Scuola - Sezione di Bari

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Notizie dal mondo della scuola

 

In questa sezione trovate tutti gli aggiornamenti sul mondo della scuola

(27/08/2010) Ulteriori precisazioni sulle deroghe per il sostegno

la Circolare n. 59/10 del 23 luglio scorso, concernente l'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto fornisce chiarimenti circa le deroghe ai posti per il sostegno, ripristinate dalla Corte Costituzionale con la citata Sentenza 80/10,  precisando che le deroghe vanno concesse non sempre ma solo nei casi di particolare gravità ai sensi della L. 104/92.
 
Quanto al numero delle ore di sostegno in deroga, è da precisare che esso non è necessariamente da considerarsi soddisfatto con un’ora in più della mezza cattedra di sostegno, né con il massimo della durata dell’intero orario scolastico, ma - come ha precisato la Decisione del Consiglio di Stato n. 2231/10 - esso deve soddisfare «le effettive esigenze» dell’alunno, secondo la diagnosi funzionale e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) per lui predisposto dall’apposito Gruppo di Lavoro, sulla base degli accordi fra scuola, ASL ed Enti Locali, come stabilito dall’articolo 1, comma 605, lettera "b" della Legge 296/06 (Finanziaria per il 2007), norma espressamente richiamata dalla Circolare n. 59/10.
 
Pertanto è importantissimo verificare il numero di ore, ovvero il tipo di rapporto richiesto, contenuto nella Diagnosi Funzionale e nell’ultimo PEI predisposto a scuola nell’ambito del GLHO e firmato dai genitori di  ciascun alunno con disabilità grave ai sensi della L.104/92, senza interpretazioni di sorta da parte di alcuno.
 
Infine la Circolare 59/10 ha prorogato dal 31/7 al 31/8 il termine massimo a disposizione dei Dirigenti scolastici per comunicare agli Uffici Scolastici Regionali  ogni variazione agli organici di diritto necessaria a “ultimare le operazioni di sistemazione, utilizzazione, immissione in ruolo e incarichi a tempo determinato finalizzate ad assicurare un corretto e regolare avvio dell’anno scolastico”.
http://www.superando.it/content/view/6292/116/

(15/8/2010) Scuola, OK alle deroghe per il sostegno

di Salvatore Nocera
Con la circolare ministeriale n. 37/10, che trasmetteva le tabelle sugli organici di diritto, il ministero dell'Istruzione preannunciava ulteriori chiarimenti circa il ritorno alla possibilità di assegnare ore "aggiuntive " di sostegno, ripristinata dalla sentenza n.80/10 della Corte costituzionale. Le precisazioni sono pervenute con la circolare ministeriale n. 59/10 concernente l'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.
La circolare inizialmente ribadisce l'obbligo per l'amministrazione scolastica di rispettare i tetti di spesa ed i tagli imposti dall'art 64 (legge n. 133/08) ma anche delle norme sulla sicurezza nelle aule. Passa poi a fornire chiarimenti circa le deroghe ai posti per il sostegno ripristinate dalla Corte costituzionale (sentenza n. 80/10) e ne chiarisce la logica: " La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive o posti di sostegno è, infatti, quella di assicurare una specifica forma di tutela ai disabili in condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta il soggetto interessato".
Il ruolo dei gruppi di lavoro
La circolare prosegue precisando che nei casi comprovati (ai sensi dell'art 35 comma 7 l.n. 289/02) e segnalati dai gruppi di lavoro composti dai docenti della classe (ai sensi degli art 9 comma 15 e 10 comma 5 del DL n. 78/10), dalla famiglia e da operatori sociali e sanitari che seguono i singoli alunni, i direttori scolastici regionali debbono autorizzare le deroghe. La circolare prosegue così: "Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole. Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni".
Le deroghe eccezionali
La circolare continua parlando degli organici dei collaboratori scolastici e prevede la possibilità di deroghe eccezionali, come segue: "Le LL. tuttavia, possono consentire contenute, motivate, deroghe qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non rendano possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme contrattuali sull'orario di lavoro, specificatamente in presenza di scuole articolate su più plessi, ovvero a fronte di situazioni di particolare complessità amministrativa, nonché al fine di garantire adeguato livello di sicurezza nell'utilizzo dei laboratori. Analoga modalità operativa può essere adottata in costanza di situazioni di difficoltà derivanti dall'elevata presenza, in alcune scuole, di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute. In tale ultima situazione le SS.LL., al fine di compensare le ridotte erogazioni del servizio, possono valutare l'opportunità di assegnare una risorsa in più di collaboratore scolastico negli istituti ove siano presenti due/tre unità di personale inidoneo. (...) Tutte le variazioni dei posti apportate dalle SS.LL. devono costituire oggetto di specifico, motivato provvedimento, da emanare entro il 31 agosto c.a. e da trasmettere con cortese urgenza alla Direzione generale per il personale scolastico."
La circolare conclude con la previsione di un monitoraggio, come segue: "Al fine di verificare l'effettiva consistenza delle classi autorizzate in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli Uffici scolastici regionali un Osservatorio diretto a monitorare gli esiti delle operazioni disciplinate dalla presente circolare. I predetti Osservatori regionali faranno confluire i dati e riferiranno all'Osservatorio nazionale."
Alcune osservazioni
La Circolare è assai importante e fornisce alcune garanzie agli alunni con disabilità. E' però opportuno fare alcune precisazioni onde evitare conflitti e contenzioso giurisdizionale.
A proposito delle " deroghe per il sostegno " la Circolare ripete il termine " particolare gravità", già introdotto dall'art 35 (comma 7 L.n. 289/02). E', in proposito da tener presente che la normativa vigente non fornisce una interpretazione autentica al termine " particolare", mentre l'art 3 (comma 3 L.n. 104/92) dà invece una definizione di "gravità". Pertanto, in mancanza di una definizione legale, nessun dirigente scolastico o regionale può arbitrariamente decidere se e quando un caso sia di particolare gravità.
Molto più interessante è l'invito rivolto ai direttori regionali di porre "la debita attenzione alla specificità della minorazione dei singoli alunni". L'espressione è riportata dalla motivazione della sentenza della Corte costituzionale; ma deve essere intesa in modo corretto; cioè non nel senso che i direttori scolastici regionali possano mettersi a decidere quale minorazione sia o meno specifica ai fini della deroga; ma nel senso (indicato nell'art 10 comma 5 del DL n. 78/10) e cioè che, in presenza di deficit intellettivi e/o sensoriali, debba essere sempre concessa la deroga; nel caso di minorazioni esclusivamente fisiche più che di un intervento di sostegno didattico occorra un'assistenza all'autonomia o alla comunicazione che è di competenza degli enti locali ai sensi dell'art. 139 (dpr n. 112/98).
A proposito del numero delle ore di sostegno in deroga, è da precisare che esso non è necessariamente da considerarsi soddisfatto con un'ora in più della mezza cattedra di sostegno, né col massimo della durata dell'intero orario scolastico; ma, come ha precisato la sentenza del consiglio di Stato (n. 2215/10) esso deve soddisfare "le effettive esigenze dell'alunno secondo la diagnosi funzionale e il piano educativo individualizzato per lui predisposto dall'apposito gruppo di lavoro sulla base degli accordi fra scuola, Asl e enti locali, come stabilito dall'art. 1 (comma 605 lett. "b" della L.n. 296/06), norma espressamente richiamata dalla Circolare.
A proposito delle deroghe per i Collaboratori scolastici, la circolare completa quanto disposto dalla nota ministeriale sull'organico di diritto di questo personale e cioè che le deroghe potessero avvenire solo per compensazioni fra istituti. Certo, ove gli istituti siano riuniti in una rete, questa operazione è automatica; ove non lo siano scatta la nota appena citata; ove queste compensazioni siano impossibili scatta la c.m. n. 59/10. A proposito degli alunni con disabilità, la loro presenza non è espressamente contemplata nella circolare; ma ad esempio qualora in una scuola ci sia un solo collaboratore scolastico inidoneo per motivi di salute, dovrà scattare l'assegnazione di un'unità in più che la circolare prevede solo nel caso di due o tre di tali situazioni.
Ci si permette di far presente che la deroga dovrebbe scattare specie nelle scuole secondarie, laddove esistessero solo collaboratori maschi o femmine, per il doveroso rispetto al genere degli alunni a salvaguardia del loro diritto alla riservatezza nell'assistenza igienica, diritto certamente rientrante nell'art. 2 della Costituzione.
A proposito del monitoraggio, sarebbe opportuno che dell'Osservatorio regionale faccia parte anche il referente regionale per l'integrazione scolastica, in modo da verificare o segnalare i casi di non rispetto della normativa in tema di formazione delle classi frequentate da alunni con disabilità (ai sensi dell'art. 5 comma 2 dpr n. 81/09), richiamato dalla Circolare e di non rispetto delle Linee-guida sull'integrazione scolastica emanate dal Ministero con la nota (prot. n. 4274) del 4 agosto 2009. Ove ciò non avvenga, sarà opportuno che le associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari si tengano in contatto con tali referenti al fine di richiedere informazioni per promuovere eventuali ricorsi al Tar.
(3 agosto 2010) Fonte: Superabile.it


(11/06/2010) Non è buona la salute dell'integrazione scolastica

Si è svolta 10 giugno a Roma una conferenza stampa organizzata dal CoorDown. Stampa e televisioni hanno riportato la notizia.

(4/06/2010) Manovra Finanziaria: Handicap e scuola

Il Decreto Legge fissa con chiarezza l’obbligo per le Commissioni ASL di indicare nelle certificazioni di "alunno con handicap" se la patologia è stabilizzata o progressiva e di specificare l'eventuale carattere di gravità dell'handicap. L’accertamento deve tenere conto delle classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Se questo riferimento generico alluda all’ICD (Classificazione internazionale delle malattie) o all’ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della salute e della disabilità) o a entrambi, lo si comprenderà in seguito.
Novità anche per il PEI.  Il PEI - Piano Educativo Individualizzato o Personalizzato - è uno strumento di programmazione della vita scolastica degli alunni con disabilità: esso evidenzia le necessità di integrazione, le risorse necessarie e impone delle responsabilità. Prevede sia interventi di carattere scolastico che altre misure finalizzate alla socializzazione e alla riabilitazione dell’alunno. Il PEI viene redatto ogni anno dagli operatori che seguono l’alunno e può essere modificato in caso di nuove o diverse esigenze.
Ebbene, il Decreto precisa che nel PEI deve essere «compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato».

fonte www.superando.it

(4/06/2010) Manovra Tremonti ed integrazione scolastica

Con la pubblicazione del testo si è finalmente avuta la possibilità di leggerne gli effettivi contenuti; riguardo alla scuola e all’organico degli insegnanti di sostegno, gli artt. 9 e 10 hanno chiarito la normativa sull’assegnazione delle ore di sostegno in deroga.
Rispetto ai timori di blocco con disapplicazione della Sentenza n. 80/010 della Corte costituzionale, l’art 9 comma 15 chiarisce che  sono confermati i posti di sostegno esistenti attualmente in organico di fatto, cui si aggiungeranno le deroghe autorizzate dagli uffici scolastici, ovviamente, sulla base della sentenza che quindi viene formalmente rispettata. Il successivo art. 10, commi 5 e 6, ribadisce principi già operanti da anni e cioè che per ottenere le ore di sostegno occorre la certificazione di disabilità, operata dalla Commissone dell’ASL, secondo la definizione fissata dall’art. 3 comma 1, legge 104/92, mentre per ottenere le deroghe occorre la certificazione di gravità di cui al comma 3 dello stesso art 3. Il comma 6 precisa, ad abundantiam, che nel PEI debbono essere indicate le ore di sostegno richieste, nonchè le altre risorse di competenza degli Enti locali.
A questo punto è indispensabile che i genitori  di alunni con disabilità grave debbono chiedere la riunione del Gruppo di lavoro  della loro classe e far risultare a verbale la situazione di gravità, le effettive esigenze che richiedono la deroga ed il riferimento alla norma  attuale del Governo. Il Dirigente scolastico dovrà trasmettere le richieste all’ufficio scolastico regionale e, qualora ci siano resistenze, il Dirigente scolastico dovrà insistere forte del verbale del gruppo di lavoro e dell’attuale norma del Governo.

(28/5/2010) Formazione degli insegnanti

la Fish e la Fand sono state convocate ieri dalla Commissione Cultura della Camera dei Deputati circa il ddl 205 "Schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado".
In allegato il documento congiunto presentanto durante l'audizione.

(21/5/2010) Lettera a tutte le scuole

la ns. sezione AIPD di Bari ha inteso quest’anno avviare un’ iniziativa che, fornendo ai dirigenti scolastici un’opportuna informativa sulle novità introdotte dalla  recente sentenza n. 80 della Corte Costituzionale, vuole supportare le scuole nella osservanza degli adempimenti che ne derivano entro la fine del corrente anno scolastico.
 
La nota allegata è stata pertanto inviata via mail a tutte le scuole di ogni ordine e grado delle province di Bari e BAT nonché all’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari (quello della BAT non si è ancora costituito).

 

(28/04/2010) Sostegno e numero di alunni per classe: cosa porterà il nuovo anno scolastico?

Ultime dalla scuola. Un intervento dell'avvocato Nocera in merito ad una nuova circolare.

(25/02/2010) Ultime sulla scuola

A questo link potete trovare un recente intervento dell'avocato Nocera in merito ad una recente sentenza del consiglio di stato sull'ennesimo caso di tagli al sostegno.

(20/12/09) Insegnanti di sostegno: stop ai tagli.

BARI. Stop ai tagli della Gelmini. Il Tar di Bari ha bocciato il taglio alle ore di sostegno imposto dal ministero dell´Istruzione, accogliendo il ricorso proposto dai genitori di 3 alunni disabili che avevano visto ridurre da 25 a 19 le ore settimanali di sostegno scolastico a favore dei propri figli. Una decisione, la prima del genere in Puglia, potenzialmente in grado di avere un effetto domino a vantaggio di migliaia di studenti disabili privati, per ragioni di bilancio, del necessario supporto didattico.
I giudici amministrativi, nell´accogliere le richieste presentate dai genitori degli alunni diversamente abili, assistiti dagli avvocati Roberto D´Addabbo e Gaetano Filograno, hanno riconosciuto che "il sostegno all´alunno disabile costituisce diritto soggettivo fondamentale, tutelato, oltre che dalla normativa vigente, dalla Carta costituzionale e dai principi comunitari ed internazionali ed ha accertato il diritto dei ricorrenti al sostegno in misura piena in deroga alla media nazionale".
La Finanziaria del 2008 targata Giulio Tremonti, infatti è la legge che ha causato tanti disagi e sofferenze agli alunni diversamente abili. Per ridurre i costi della scuola pubblica il ministro dell´Economia ha imposto la presenza di un solo insegnate di sostegno. Media che, in basse alla stessa Finanziaria, può essere derogata in casi di concrete esigenze degli alunni. Proprio quelle che il Tar ha riconosciuto ai tre ricorrenti appoggiati nell´azione legale dal consiglio regionale dell´Unione italiana ciechi. Così per un alunno di una scuola elementare di Triggiano e per due studenti di una scuola media di Trani l´incubo cominciato a settembre è finito. «In Puglia si costituisce un precedente importante di cui potranno giovare anche altri genitori di alunni disabili che ricorreranno contro i tagli alle ore di sostegno», ha spiegato Sabino Annoscia.

di Paolo Russo

Fonte: La Repubblica

(28/7/09) Scheda n. 286. Organici di fatto per l'a.s. 2009-2010 (C.M. 63/09)

 E' stata pubblicata una nuova scheda dall'osservatorio scolastico dell'AIPD nazionale. cliccare qui

(12/7/09) Risarcimento per «danno esistenziale» dopo il taglio delle ore di sostegno

BARI - Accade in Puglia, dove il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha emesso nei giorni scorsi una Sentenza che è senz'altro tra le prime in Italia - se non la prima - a condannare l'Amministrazione Scolastica a un risarcimento per "danno esistenziale", dopo che erano state dimezzate le ore di sostegno a una bimba con disabilità, nonostante quanto stabilito dalla certificazione dell'ASL. Soddisfazione per il provvedimento espressa dal presidente della FISH Puglia (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). Per approfondimenti cliccare qui