Scuola

In questa sezione trovate tutti gli aggiornamenti sul mondo della scuola

(19/09/2015) Sostegno ancora in crisi

Comunicato stampa Fish sulla situazione del sostegno all’inizio del nuovo anno scolastico.


 

(9/2/2013) Nocera sulle ore di sostegno

Superando.it del 06-02-2014

Sostegno: troppa grazia, Sant’Antonio!

di Salvatore Nocera

Giova veramente alle famiglie che promuovono i ricorsi e a un’Amministrazione Scolastica perennemente condannata, l’inarrestabile progressione che vede tutti i TAR, il Consiglio di Stato e la stessa Corte Costituzionale ritenere le ore di sostegno come l’unica risorsa per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità? Non proprio, secondo Salvatore Nocera, che ne spiega approfonditamente le ragioni.

ROMA. Notiamo, negli ultimi anni, una crescita esponenziale del numero di Sentenze dei TAR (Tribunali Amministrativi Regionali) che assegnano il massimo di ore di sostegno, non solo imponendo all’Amministrazione l’assegnazione di una cattedra di sostegno per ogni alunno certificato con disabilità grave, ma anche secondo una nuova interpretazione del rapporto 1 a 1 e cioè un’ora di sostegno per ogni ora di insegnamento, per tutta la durata settimanale di frequenza scolastica dell’alunno.
In tal modo succede che i due concetti di rapporto 1 a 1 possano coincidere nel caso di scuola dell’infanzia o primaria solo mattutina, ma che invece – nel caso di tempo pieno nelle scuole dell’infanzia e primarie e di ordinaria frequenza nelle scuole secondarie (normalmente di almeno 24 ore, ma spesso assai di più) -, si leggano Sentenze in cui vengono assegnate addirittura anche 40 ore di sostegno. Ciò comporta la presenza di più di un’insegnante di sostegno con lo stesso alunno e talora anche di più di due: ad esempio nelle scuole secondarie una cattedra non può superare le 18 ore e quindi per coprire 40 ore di sostegno occorrono due cattedre e un quarto!

Le Sentenze, poi, non si limitano più a casi singoli, ma dovendo decidere su ricorsi collettivi, vengono pronunciate a favore di svariate unità e talora decine di alunni. Il solo TAR della Toscana, ad esempio, già in questo inizio di 2014 si è pronunciato più volte sia in favore dell’intera durata dell’orario di frequenza degli alunni, sia a favore di numerosi alunni insieme (Sentenze 32/14, 33/14, 54/14 [della quale si legga già anche in altra parte del nostro giornale, N.d.R.] e 151/14). Si ha inoltre notizia di una recentissima Sentenza a favore di undici alunni di un’unica scuola di Pisa, che hanno ottenuto il riconoscimento di 40 ore ciascuno tramite il medesimo provvedimento.
Ovviamente i TAR non si limitano solo alla condanna dell’Amministrazione Scolastica ad assegnare più ore di sostegno, ma anche alla rifusione delle spese di causa e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Quanto poi alla certezza che l’obbligo dell’Amministrazione venga eseguito, si nota nelle Sentenze degli ultimi mesi anche la nomina di Commissari ad Acta nella persona del Direttore Scolastico Regionale e del Capo Dipartimento della Programmazione del Ministero dell’Istruzione, con il compito di provvedere entro un termine ben preciso all’assegnazione delle ore di sostegno riconosciute in sentenza.
E sembra del tutto inutile che l’Amministrazione Scolastica ricorra a degli espedienti, come ad esempio ha fatto l’Ufficio Scolastico di Udine, che ha stipulato un’intesa con l’ASL locale, in forza della quale quest’ultima avrebbe dovuto riconoscere due tipologie di disabilità grave: una “eccezionale” per il rapporto 1 a 1 e una “straordinaria” con rapporto 1 a 2. Tale distinzione, infatti, operata con una semplice intesa amministrativa, contrasta con la disposizione dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, che riconosce un solo caso di gravità, come ha del resto affermato la Corte Costituzionale con la Sentenza 80/10. E infatti il TAR del Friuli Venezia Giulia non ha avuto difficoltà ad annullare tale illegittimo provvedimento.
Né, infine, l’Amministrazione può trovare un’ultima trincea di difesa chiedendo al Parlamento di votare una legge che impedisca l’eccessivo ricorso alle ore di sostegno, com’è avvenuto con la Legge 244/07 (articolo 1, commi 413 e 414). Infatti, la Corte Costituzionale – tramite la citata Sentenza 80/10 – ha annullato i suddetti commi, motivando che il nucleo essenziale del diritto all’inclusione scolastica, costituito dalle ore di sostegno, non può essere compresso e violato per motivi di tagli alla spesa pubblica.

Di fronte pertanto a questa deriva, c’è da chiedersi se ciò giovi veramente alle famiglie che promuovono i ricorsi e all’Amministrazione che si vede perennemente condannare.
Infatti, per quanto riguarda le famiglie, esse – se veramente vogliono la coeducazione e l’istruzione dei propri figli con disabilità con i compagni nelle sezioni e nelle classi ordinarie delle scuole di ogni ordine e grado, come da Legge 104/92, articolo 12, comma 2 – devono rendersi conto che avere un’insegnante per il sostegno per tutta la durata dell’orario scolastico spesso provoca l’esclusione del figlio proprio da quell’integrazione con i compagni che la legge ha voluto garantire. In altri termini, si potrebbe qui applicare il gustoso episodio del fedele che, avendo chiesto a Sant’Antonio la grazia di riuscire a saltare sul proprio somaro, aveva prese uno slancio tale da sorvolarlo e cascare dall’altra parte…
Quanto poi all’Amministrazione Scolastica, c’è da chiedersi se si stia rendendo conto che ormai tutti i TAR – ma anche il Consiglio di Stato e la Corte Costituzionale – ritengono come unica risorsa per l’inclusione scolastica soltanto le ore di sostegno.
Invero, la cultura e la prassi dell’inclusione scolastica, sin dalle origini (fine Anni Sessanta-primi Anni Settanta) hanno puntato, come risorsa primaria, sulla presa in carico da parte dei docenti curricolari che venivano aggiornati continuamente sulle didattiche inclusive, “sostenuti” da insegnanti specializzati per il sostegno didattico. Ebbene, ad oggi l’Amministrazione Scolastica non sembra proprio rendersi conto di ciò, dal momento che finora non ha provveduto ad attuare percorsi di formazione iniziale sulle didattiche inclusive per i futuri docenti curricolari, né i ricorrenti corsi di aggiornamento obbligatori in servizio.
Per altro, grazie all’emanazione del Decreto Ministeriale 249/10, in parte si sarebbe già potuto provvedere alla formazione iniziale, ma non risulta proprio che ciò sia avvenuto. Per quanto concerne invece l’aggiornamento obbligatorio in servizio, la recente Legge 128/13 (articolo 16, comma 1, lettera b) lo ha previsto espressamente per le didattiche inclusive.
Il Ministero, quindi, dispone già di tutti gli strumenti utili a ridare ai docenti curricolari il ruolo primario nella presa in carico del progetto inclusivo, evitando così la disastrosa delega ai soli docenti per il sostegno. Ma vorrà realmente farlo?

Salvatore Nocera,
Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).


 

(9/2/2013) Nocera sulle ore di sostegno

(16/11/2013) L’avvocato Nocera sul tema della ripetenza

Carissimi, vi segnaliamo un’interessante riflessione dell’avv. Nocera su Superando.it

http://www.superando.it/2013/11/13/ma-la-ripetenza-e-un-diritto/

(20/9/2013) Valido il certificato del medico di base per usufruire del Sostegno

Nella  nota,  diramata  ieri  dalla  Direzione  Generale  per  gli  Ordinamenti  scolastici  del  Ministero
dell’Istruzione si ribadisce che “le istituzioni scolastiche possono ritenere valide,ai fini scolastici e,
quindi,  per  l’assegnazione  dei  docenti  per  le  attività  di  sostegno,  le  certificazioni  rilasciate  dai

medici di base, ai sensi della citata normativa, agli alunni con sindrome di Down”.

La nota è stata emessa a seguito di una sollecitazione di Salvatore Nocera, responsabile dell’area
Normativo-Giuridica dell’Osservatorio Scolastico AIPD, che segnalava dei disservizi da parte degli
Uffici Scolastici nazionali. Nella missiva c’era scritto: “Molti genitori segnalano che in parecchi Uffici
Scolastici Regionali e provinciali e in tantissime  scuole i Dirigenti non intendono riconoscere come
valida certificazione di gravità ai fini scolasticiquella rilasciata dai medici di base, come indicato
nella procedura prevista dalla legge 289/2002 art. 94 comma 3.”

 

(18/5/2013) Nota INVALSI

Pubblicata sul sito AIPD la scheda n 430 relativa alla Nota INVALSI sulla somministrazione delle prove agli alunni con Bisogni Educativi Speciali


 

(23/2/2013) Nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo (DM 254/12)

Pubblicata sul sito AIPD NAzionale una nuova scheda su “Nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo (DM 254/12)”


(1/12/2012) Convegno Cooperative Lerning

Nei giorni 16 e 17 Novembre si è tenuto a Roma, organizzato dal prof. Albertini un convegno dal titolo“Neuroscenze/Cooperative Learning e Disabilità dello Sviluppo”. Nell’ottica del continuo aggiornamento dei nostri operatori, per l’AIPD di Bari hanno partecipato la psicologa coordinatrice M. Mona e due educatrici.


(11/6/2012) Nuova sentenza collettiva sul massimo delle ore di sostegno

L’Osservatorio Scolastico sull’integrazione dell’AIPD ha publicato la scheda n. 387:
Nuova sentenza collettiva sul massimo delle ore di sostegno (TAR Lazio 5123/12)
Come era prevedibile, dopo la prima sentenza (vedi scheda n° 369. Aumenta il sostegno anche grazie ai ricorsi collettivi (TAR Lazio sent. 2199/12)) il TAR Lazio ha emesso la secondasentenza n° 5123/12 accogliendo il ricorso collettivo (promosso come il primo dalCoordinamento Scuole Elementari di Roma) di 41 famiglie di alunni certificati con grave disabilità, concedendo a tutti loro il rapporto dell’insegnante di sostegno in deroga 1 a 1.La sentenza è interessante perchè consolida un orientamento delle famiglie volto a risparmiarerispetto ai ricorsi singoli.

E’ altresì interessante perchè pone il Ministero difronte non più a singoli obblighi di adeguamento del numero di ore di sostegno, ma a obblighi collettivi di svariate decine di ricorrenti che potrebbero diventare svariate centinaia ed alcune migliaia anche nel giro di pochi mesi.

Il MIUR è stato condannato a pagare € 2000 globali di spesa, ma avrebbe potuto pagare molto di più se i ricorrenti, per accorciare i termini, non avessero rinunciato al risarcimento dei danni patrimoniali e non, ormai riconosciuti da una costante giurisprudenza relativa ai ricorsi singoli.
Leggi tutta la scheda


(23/5/2012) Scheda normativa 383

E’ stata pubblicata sul sito AIPD la Scheda n. 383: Discutibile ordinanza del Consiglio di Stato sul massimo delle ore di sostegno (Ord. CdS 1390/12)


(23/5/2012) Scheda normativa n.382

E’ stata pubblicata sul sito AIPD la Scheda n. 382 riguardante i nuovi corsi di specializzazione di sostegno per docenti soprannumerari (DDG 7/12)


(26/3/2012) Nota dell’avv. Nocera sull’utilizzo degli insegnanti soprannumerari per coprire posti di sostegno

Una delle tante “Leggi di Stabilità” del 2011 ha previsto anche che i docenti risultanti sovrannumerari a causa della “Riforma Gelmini” – che ha ridotto il numero delle ore di insegnamento e soppresso talune discipline – effettuino corsi di riqualificazione professionale, tra i quali anche quelli riguardanti il sostegno all’inclusione degli alunni con disabilità. Esonerando però i partecipanti dai tirocini in classe con gli alunni disabili e dagli insostituibili laboratori che propongono situazioni simulate di apprendimento, il Ministero rischia ora di svuotare sostanzialmente la qualità di quei corsi e il livello di quegli insegnanti di sostegno che ne dovrebbero emergere. Si tratta di un’ipotesi del tutto inaccettabile da parte delle famiglie di alunni con disabilità e delle associazioni che le tutelano.
Leggi tutto l’articolo su Superando.it


(24/3/2012) Convegno AIPD a Roma sulle strategie di insegnamento

il 24 Marzo, a Roma, si è svolto un seminario organizzato dall’AIPD. Al seminario ha partecipato il referente scuola della ns sezione.

In esso sono state fornite ai referenti le info sulle principali metodologie di comunicazione ed apprendimento che vanno opportunamente scelte a seconda dei bisogni del bambino con SdD tenendo sempre presente che non per tutti i bambini serve necessariamente ricorrere ad un metodo.
per aprofondimenti: AIPD , Superando.it


(6/3/2012) Aumenta il sostegno anche grazie ai ricorsi collettivi

E’ stata pubblicata dall’AIPD Nazionale la scheda n. 369 :
Aumenta il sostegno anche grazie ai ricorsi collettivi (TAR Lazio sent. 2199/12).
Scarica la scheda


(21/01/2012) Docenti di sostegno più formati e meno precari: riparte l’Osservatorio

ROMA – Formazione iniziale e in servizio dei docenti curriculari, per gli insegnanti di sostegno e per i soprannumerari: sono questi i temi principali di cui si è occupato ieri sera l’Osservatorio permanente per l’integrazione degli alunni con disabilità, che dopo tre anni di inattività è stato ufficialmente riaperto dal ministro dell’Istruzione, università e ricerca Francesco Profumo. Al tavolo erano seduti i rappresentanti delle principali associazioni delle federazioni Fish e Fand, insieme ai direttori generali del Miur, ai rappresentanti del Forum delle famiglie e del Forum degli studenti e ad alcuni docenti delle scuole dei vari ordini e gradi.
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(5/01/2012) Scuola, il 10 gennaio riparte l’Osservatorio permanente per l’integrazione

Appuntamento con il ministro Profumo per Fish, Fand e le altre associazioni che fanno parte dell’Osservatorio. Nocera: “Sarà la riunione inaugurale che segnerà il riavvio delle attività. Sottoporremo al ministro la richiesta formale di annullare il bando per il corso di abilitazione al sostegno destinato ai soprannumerari”

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(17/11/2011) Convegno sull’integrazione

Vi segnaliamo un interessante convegno sull’integrazione:  “La Qualità dell’integrazione scolastica e sociale”, organizzato dal Centro studi Erickson e che si terrà a Rimini dal 18 al 20 Novembre.


(8/11/2011) Indicazioni per chiedere aumento delle ore di sostegno

L’AIPD nazionale ha aggiornato la scheda normativa n. 310. Indicazioni per chiedere un aumento delle ore di sostegno o assistenza ad inizio anno . E’ stato aggiunto un modello di diffida anche per le ore di assistenza all’autonomia/o alla comunicazione.

(5/10/2011) Il tunnel della scuola: La gelmini nasconde i dati

COMUNICATO STAMPA
Il tunnel della scuola: la Gelmini nasconde i dati
Da oltre due anni il Ministero della Pubblica istruzione ha posto l’embargo su tutti i dati che riguardano i bambini e i ragazzi con disabilità presenti nelle scuole italiane: quanti sono, dove sono, quanti siano effettivamente gli insegnanti di sostegno, come siano composte le classi, il numero di alunni per classe e il numero di disabili per classe. Da due anni regna il buio.
Eppure il costante monitoraggio sulla qualità dell’inclusione scolastica è un obbligo previsto per legge e confermato dalla Convenzione ONU ratificata anche in Italia nel 2009. Un obbligo di chiarezza e trasparenza verso il Paese e verso lo stesso Parlamento che si attende una relazione annuale, non estemporanee dichiarazioni settimanali. Una condizione per poter programmare e correggere interventi e politiche.
Forse i dati esistono ma sono troppo destabilizzanti; forse mettono in evidenza il crollo del sostegno, il sovraffollamento delle classi, il numero elevato delle persone con disabilità. Di fronte al silenzio prolungato, le supposizioni sono le più grigie, anche perché alimentate da esperienze quotidiane non certo positive.
Bene ha fatto l’Onorevole Letizia De Torre a presentare una specifica interrogazione al Ministro della Pubblica istruzione, richiedendo quei dati.
Ora si attende la risposta e soprattutto una compiuta relazione da parte del Ministero.
Il testo dell’interrogazione è consultabile nel sito FISH.
5 ottobre 2011
FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap
www.fishonlus.it
www.facebook.com/fishonlus

(2/07/2011) Ancora un tentativo di bliz contro l’integrazione scolastica  contenuto nella nuova manovra finanziaria

L’AIPD ha letto con apprensione alcune bozze dell’emanando Decreto Legge sulla manovra urgente da 47
miliardi di euro nelle quali, oltre ai paurosi  tagli alle  spese  sociali,  sanitarie e alla  scuola,  si continua ad
infierire sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.Leggi il comunicato stampa AIPD


(01/06/2011)Inclusione Scolastica: LA FAND dice NO al decreto che affida il sostegno ai Privati

Per la Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità il testo sembra ritagliato sui bisogni dei privati e non dei disabili. Torna lo spettro delle classi differenziali. Pagano: “Chiediamo a tutto il mondo politico un grande segno di civiltà, e cioè di intervenire per bloccare immediatamente il disegno di legge“.
Leggi l’articolo su Superabile.


(24/05/2011) Affidare ai privati il sostegno agli alunni disabili?

Pubblicato un comunicato stampa AIPD in merito al Disegno di Legge presentato dai Senatori Bevilacqua e Gentile che propone di affidare ai privati il sostegno agli alunni disabili.

(7/05/2011) Le prove INVALSI vanno migliorate, ma ci sono problemi più pressanti

Sul sito Superando.it segnaliamo un articolo di Salvatore Nocera sulle prove Invalsi.


(16/04/2011) Studenti disabili costretti a ripetere la stessa classe

Studenti disabili costretti a ripetere la stessa classe. È la denuncia del dirigente dell’ ufficio scolastico provinciale di Bari, Giovanni Lacoppola, che si è rivolto ai presidi in una circolare. Formalmente parla di un «reiterato trattenimento nelle classi» dei portatori d’ handicap, fuori dalle carte spiega: è un modo per abbassare il tetto di alunni necessari per formare una classe.
La Repubblica.it


(14/02/2011) Un’importante sentenza a tutela dei disabili

MILANO. Il tribunale civile di Milano in una recente ordinanza ha bocciato la riduzione delle ore di sostegno per gli studenti disabili disposta dal ministero dell’Istruzione per effetto dei tagli imposti dall’attuale legge finanziaria. Nell’apposita ordinanza il giudice dr. Patrizio Gattari ha definito “discriminatoria” la decisione delle amministrazioni scolastiche di ridurre le ore di sostegno agli studenti disabili accogliendo il ricorso presentato lo scorso 10 novembre dai genitori di 17 studenti disabili di tre istituti milanesi sostenuti e difesi, in quest’iniziativa, dalle lodevoli associazioni Ledha e da Avvocati per niente onlus. Il giudice ha dato torto al ministero dell’Istruzione, all’ufficio scolastico regionale e a quello provinciale di Milano che, come riportato testualmente nel provvedimento, «devono cessare la condotta discriminatoria ed entro un mese devono ripristinare per i ricorrenti il medesimo numero di ore di sostegno fornite nell’anno scolastico 2009/2010».
Nella stessa ordinanza il giudice spiega inoltre di ritenere accertata la natura discriminatoria della decisione delle amministrazioni scolastiche. Una sentenza di grande rilievo giuridico che segna un’importante conquista nella tutela dei disabili ed è soprattutto innovativa nel ritenere il loro diritto allo studio ed al sostegno scolastico come un diritto fondamentale della persona, non comprimibile e non soggetto a confronto con altri interessi inclusi quelli di natura economica.
Ma è soprattutto una sentenza che con la logica della ragione e del buon senso restituisce attenzione, decoro e dignità alla vita scolastica dei disabili contrariamente all’attuale compagine governativa che, con intollerabile superficialità, ha disposto la riduzione delle ore di sostegno per soddisfare delle mere esigenze di bilancio senza tener conto minimamente dell’incremento dei disabili nella scuola pubblica e tanto meno della loro particolare condizione. Mi auguro, che per effetto di questo provvedimento, il ministero dell’Istruzione recuperi attenzione e credibilità verso i disabili nella speranza, speriamo non vana, che il buon senso non sia ancora una volta puntualmente disatteso.Dr. Antonio Foti

da “La provincia di Como” del 10/02/2011


(1/12/2010) Esplicitato il divieto di utilizzo del docente di sostegno per supplenze

Il Ministero dell’Istruzione si è finalmente pronunciato ufficialmente sul divieto dell’utilizzo improprio dell’insegnante per l’attività di sostegno in supplenze, quando l’alunno assegnato sia presente a scuola.

Potete scaricare il testo della Nota Ministeriale prot. 9839 dell’8 novembre 2010, con la quale pure si riafferma l’obbligo di nomina di supplenti anche per periodi inferiori ai 5 giorni nella scuola primaria e ai 15 in quella secondaria.

(10/11/2010) Ancora un verdetto del TAR per garantire il diritto allo studio

Importante verdetto dei giudici amministrativi in materia di assegnazione dell’insegnante di sostegno a favore di studenti disabili: l’ha pronunziato il Tar di Salerno che, in sede cautelare, ha accolto il ricorso dei genitori, nella qualità di esercenti la patria potestà, di un alunno diversamente abile di una scuola elementare della provincia di Avellino al quale il direttore didattico aveva assegnato un insegnante di sostegno per sole 18 ore settimanali. Il collegio giudicante salernitano ha sentenziato che il ricorso dei genitori del minore disabile appare assistito da sufficiente fondatezza per cui la domanda cautelare deve essere accolta, con la conseguente sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato della Direzione didattica. Con l’esecuzione dell’ordinanza sospensiva del Tar, lo studente diversamente abile Dario (nome di fantasia) avrà diritto all’assegnazione di un insegnante di sostegno nella misura massima prevista dalla legge e, in ogni caso, per l’intero orario scolastico. Con apposito verbale del Circolo didattico, l’Amministrazione scolastica, pur riconoscendo la situazione di gravità e pertanto il rapporto 1/1, aveva assegnato a Dario un insegnante di sostegno per 18 ore settimanali per esigenze d’organico. L’Ufficio scolastico regionale, infatti, aveva assegnato al Circolo in questione solo sei docenti in luogo dei sette richiesti. Con la difesa dell’avvocato Antonia Bonito, i genitori ricorrenti si erano rivolti al Tar sostenendo che il suddetto verbale del Circolo era illegittimo e gravemente lesivo dei diritti di Dario e ne aveva chiesto l’annullamento. La norma (comma 15 dell’articolo 9 del Decreto Legge 78/2010) invocata dal Tar prevede che per l’anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio di insegnamento nell’organico di fatto del precedente anno scolastico ma che è fatta salva l’autorizzazione dei posti di sostegno in deroga al prefetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità. E la deroga ordinata dal Tar dovrà assicurare l’insegnante di sostegno a Dario, un disabile grave al quale l’ormai famosa legge 104 del 1992 garantisce un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. L’ordinanza sospensiva è stata pubblicata il 5 novembre dal Tar, composto dal presidente Giovanni De Leo e dai magistrati Sabato Guadagno e Ferdinando Minichini (estensore).
Da Il Mattino.Leggi anche l’articolo su superando.it

(7/11/2010) Classi con disabili sovraffollate: i primi dati del ministero arriveranno a dicembre

Incontro dei tecnici dell’Istruzione con Fish e Fand: nel 2010/11 circa 4 mila docenti di sostegno e 5 mila alunni disabili in più rispetto all’anno precedente. Ma sul sovraffollamento e sull’alta concentrazione di disabili nessun dato fino a fine anno.
Leggi articolo su superable.it

(25/09/2010) FISH e FAND incontrano il Ministero della Pubblica Istruzione

Il 22 settembre una delegazione FISH e FAND è stata ricevuta al ministero della Pubblica Istruzione. Diversi impegni sono stati presi per migliorare l’inclusione scolastica degli studenti disabili. Leggi il comunicato.


(14/09/2010) Sospesa la manifestazione del Coordown del 1° Ottobre

Con un  comunicato, il COORDOWN sospende la manifestazione di protesta contro il Ministero della Pubblica Istruzione ma mantiene alta l’attenzione al tema.


(9/09/2010) Nuovi posti di sostegno disponibili

In una circolare inviata a tutte le scuole della provincia di Bari e BAT il 9 settembre, l’Ufficio Scolastico Provinciale ha fatto presente ai Dirigenti che entro il 20 settembre possono richiedere ulteriori ore di sostegno.
 Si tratta di una importante apertura del Ministero (2700 posti in più a livello Italia di cui 328 in provincia di Bari)

(7/09/2010) Promemoria scuola

E’ posibile scaricare qui un promemoria che sintetizza i principali punti di attenzione per un proficuo rapporto scuola-famiglie.


(27/08/2010) Ulteriori precisazioni sulle deroghe per il sostegno

la Circolare n. 59/10 del 23 luglio scorso, concernente l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto fornisce chiarimenti circa le deroghe ai posti per il sostegno, ripristinate dalla Corte Costituzionale con la citata Sentenza 80/10,  precisando che le deroghe vanno concesse non sempre ma solo nei casi di particolare gravità ai sensi della L. 104/92.
 
Quanto al numero delle ore di sostegno in deroga, è da precisare che esso non è necessariamente da considerarsi soddisfatto con un’ora in più della mezza cattedra di sostegno, né con il massimo della durata dell’intero orario scolastico, ma – come ha precisato la Decisione del Consiglio di Stato n. 2231/10 – esso deve soddisfare «le effettive esigenze» dell’alunno, secondo la diagnosi funzionale e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) per lui predisposto dall’apposito Gruppo di Lavoro, sulla base degli accordi fra scuola, ASL ed Enti Locali, come stabilito dall’articolo 1, comma 605, lettera “b” della Legge 296/06 (Finanziaria per il 2007), norma espressamente richiamata dalla Circolare n. 59/10.
Pertanto è importantissimo verificare il numero di ore, ovvero il tipo di rapporto richiesto, contenuto nella Diagnosi Funzionale e nell’ultimo PEI predisposto a scuola nell’ambito del GLHO e firmato dai genitori di  ciascun alunno con disabilità grave ai sensi della L.104/92, senza interpretazioni di sorta da parte di alcuno.
 
Infine la Circolare 59/10 ha prorogato dal 31/7 al 31/8 il termine massimo a disposizione dei Dirigenti scolastici per comunicare agli Uffici Scolastici Regionali  ogni variazione agli organici di diritto necessaria a “ultimare le operazioni di sistemazione, utilizzazione, immissione in ruolo e incarichi a tempo determinato finalizzate ad assicurare un corretto e regolare avvio dell’anno scolastico”.

http://www.superando.it/content/view/6292/116/


(15/8/2010) Scuola, OK alle deroghe per il sostegno

di Salvatore Nocera
Con la circolare ministeriale n. 37/10, che trasmetteva le tabelle sugli organici di diritto, il ministero dell’Istruzione preannunciava ulteriori chiarimenti circa il ritorno alla possibilità di assegnare ore “aggiuntive ” di sostegno, ripristinata dalla sentenza n.80/10 della Corte costituzionale. Le precisazioni sono pervenute con la circolare ministeriale n. 59/10 concernente l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto.
La circolare inizialmente ribadisce l’obbligo per l’amministrazione scolastica di rispettare i tetti di spesa ed i tagli imposti dall’art 64 (legge n. 133/08) ma anche delle norme sulla sicurezza nelle aule. Passa poi a fornire chiarimenti circa le deroghe ai posti per il sostegno ripristinate dalla Corte costituzionale (sentenza n. 80/10) e ne chiarisce la logica: ” La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive o posti di sostegno è, infatti, quella di assicurare una specifica forma di tutela ai disabili in condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta il soggetto interessato”.
Il ruolo dei gruppi di lavoro
La circolare prosegue precisando che nei casi comprovati (ai sensi dell’art 35 comma 7 l.n. 289/02) e segnalati dai gruppi di lavoro composti dai docenti della classe (ai sensi degli art 9 comma 15 e 10 comma 5 del DL n. 78/10), dalla famiglia e da operatori sociali e sanitari che seguono i singoli alunni, i direttori scolastici regionali debbono autorizzare le deroghe. La circolare prosegue così: “Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole. Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni”.
Le deroghe eccezionali
La circolare continua parlando degli organici dei collaboratori scolastici e prevede la possibilità di deroghe eccezionali, come segue: “Le LL. tuttavia, possono consentire contenute, motivate, deroghe qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non rendano possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme contrattuali sull’orario di lavoro, specificatamente in presenza di scuole articolate su più plessi, ovvero a fronte di situazioni di particolare complessità amministrativa, nonché al fine di garantire adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori. Analoga modalità operativa può essere adottata in costanza di situazioni di difficoltà derivanti dall’elevata presenza, in alcune scuole, di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute. In tale ultima situazione le SS.LL., al fine di compensare le ridotte erogazioni del servizio, possono valutare l’opportunità di assegnare una risorsa in più di collaboratore scolastico negli istituti ove siano presenti due/tre unità di personale inidoneo. (…) Tutte le variazioni dei posti apportate dalle SS.LL. devono costituire oggetto di specifico, motivato provvedimento, da emanare entro il 31 agosto c.a. e da trasmettere con cortese urgenza alla Direzione generale per il personale scolastico.”
La circolare conclude con la previsione di un monitoraggio, come segue: “Al fine di verificare l’effettiva consistenza delle classi autorizzate in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli Uffici scolastici regionali un Osservatorio diretto a monitorare gli esiti delle operazioni disciplinate dalla presente circolare. I predetti Osservatori regionali faranno confluire i dati e riferiranno all’Osservatorio nazionale.”
Alcune osservazioni
La Circolare è assai importante e fornisce alcune garanzie agli alunni con disabilità. E’ però opportuno fare alcune precisazioni onde evitare conflitti e contenzioso giurisdizionale.
A proposito delle ” deroghe per il sostegno ” la Circolare ripete il termine ” particolare gravità”, già introdotto dall’art 35 (comma 7 L.n. 289/02). E’, in proposito da tener presente che la normativa vigente non fornisce una interpretazione autentica al termine ” particolare”, mentre l’art 3 (comma 3 L.n. 104/92) dà invece una definizione di “gravità”. Pertanto, in mancanza di una definizione legale, nessun dirigente scolastico o regionale può arbitrariamente decidere se e quando un caso sia di particolare gravità.
Molto più interessante è l’invito rivolto ai direttori regionali di porre “la debita attenzione alla specificità della minorazione dei singoli alunni”. L’espressione è riportata dalla motivazione della sentenza della Corte costituzionale; ma deve essere intesa in modo corretto; cioè non nel senso che i direttori scolastici regionali possano mettersi a decidere quale minorazione sia o meno specifica ai fini della deroga; ma nel senso (indicato nell’art 10 comma 5 del DL n. 78/10) e cioè che, in presenza di deficit intellettivi e/o sensoriali, debba essere sempre concessa la deroga; nel caso di minorazioni esclusivamente fisiche più che di un intervento di sostegno didattico occorra un’assistenza all’autonomia o alla comunicazione che è di competenza degli enti locali ai sensi dell’art. 139 (dpr n. 112/98).
A proposito del numero delle ore di sostegno in deroga, è da precisare che esso non è necessariamente da considerarsi soddisfatto con un’ora in più della mezza cattedra di sostegno, né col massimo della durata dell’intero orario scolastico; ma, come ha precisato la sentenza del consiglio di Stato (n. 2215/10) esso deve soddisfare “le effettive esigenze dell’alunno secondo la diagnosi funzionale e il piano educativo individualizzato per lui predisposto dall’apposito gruppo di lavoro sulla base degli accordi fra scuola, Asl e enti locali, come stabilito dall’art. 1 (comma 605 lett. “b” della L.n. 296/06), norma espressamente richiamata dalla Circolare.
A proposito delle deroghe per i Collaboratori scolastici, la circolare completa quanto disposto dalla nota ministeriale sull’organico di diritto di questo personale e cioè che le deroghe potessero avvenire solo per compensazioni fra istituti. Certo, ove gli istituti siano riuniti in una rete, questa operazione è automatica; ove non lo siano scatta la nota appena citata; ove queste compensazioni siano impossibili scatta la c.m. n. 59/10. A proposito degli alunni con disabilità, la loro presenza non è espressamente contemplata nella circolare; ma ad esempio qualora in una scuola ci sia un solo collaboratore scolastico inidoneo per motivi di salute, dovrà scattare l’assegnazione di un’unità in più che la circolare prevede solo nel caso di due o tre di tali situazioni.
Ci si permette di far presente che la deroga dovrebbe scattare specie nelle scuole secondarie, laddove esistessero solo collaboratori maschi o femmine, per il doveroso rispetto al genere degli alunni a salvaguardia del loro diritto alla riservatezza nell’assistenza igienica, diritto certamente rientrante nell’art. 2 della Costituzione.
A proposito del monitoraggio, sarebbe opportuno che dell’Osservatorio regionale faccia parte anche il referente regionale per l’integrazione scolastica, in modo da verificare o segnalare i casi di non rispetto della normativa in tema di formazione delle classi frequentate da alunni con disabilità (ai sensi dell’art. 5 comma 2 dpr n. 81/09), richiamato dalla Circolare e di non rispetto delle Linee-guida sull’integrazione scolastica emanate dal Ministero con la nota (prot. n. 4274) del 4 agosto 2009. Ove ciò non avvenga, sarà opportuno che le associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari si tengano in contatto con tali referenti al fine di richiedere informazioni per promuovere eventuali ricorsi al Tar.
(3 agosto 2010) Fonte: Superabile.it

(11/06/2010) Non è buona la salute dell’integrazione scolastica

Si è svolta 10 giugno a Roma una conferenza stampa organizzata dal CoorDown. Stampa e televisioni hanno riportato la notizia.


(4/06/2010) Manovra Finanziaria: Handicap e scuola

Il Decreto Legge fissa con chiarezza l’obbligo per le Commissioni ASL di indicare nelle certificazioni di “alunno con handicap” se la patologia è stabilizzata o progressiva e di specificare l’eventuale carattere di gravità dell’handicap. L’accertamento deve tenere conto delle classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Se questo riferimento generico alluda all’ICD(Classificazione internazionale delle malattie) o all’ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della salute e della disabilità) o a entrambi, lo si comprenderà in seguito.
Novità anche per il PEI.  Il PEI – Piano Educativo Individualizzato o Personalizzato – è uno strumento di programmazione della vita scolastica degli alunni con disabilità: esso evidenzia le necessità di integrazione, le risorse necessarie e impone delle responsabilità. Prevede sia interventi di carattere scolastico che altre misure finalizzate alla socializzazione e alla riabilitazione dell’alunno. Il PEI viene redatto ogni anno dagli operatori che seguono l’alunno e può essere modificato in caso di nuove o diverse esigenze.
Ebbene, il Decreto precisa che nel PEI deve essere «compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato».fonte www.superando.it


(4/06/2010) Manovra Tremonti ed integrazione scolastica

Con la pubblicazione del testo si è finalmente avuta la possibilità di leggerne gli effettivi contenuti; riguardo alla scuola e all’organico degli insegnanti di sostegno, gli artt. 9 e 10 hanno chiarito la normativa sull’assegnazione delle ore di sostegno in deroga.

Rispetto ai timori di blocco con disapplicazione della Sentenza n. 80/010 della Corte costituzionale, l’art 9 comma 15 chiarisce che  sono confermati i posti di sostegno esistenti attualmente in organico di fatto, cui si aggiungeranno le deroghe autorizzate dagli uffici scolastici, ovviamente, sulla base della sentenza che quindi viene formalmente rispettata. Il successivo art. 10, commi 5 e 6, ribadisce principi già operanti da anni e cioè che per ottenere le ore di sostegno occorre la certificazione di disabilità, operata dalla Commissone dell’ASL, secondo la definizione fissata dall’art. 3 comma 1, legge 104/92, mentre per ottenere le deroghe occorre la certificazione di gravità di cui al comma 3 dello stesso art 3. Il comma 6 precisa, ad abundantiam, che nel PEI debbono essere indicate le ore di sostegno richieste, nonchè le altre risorse di competenza degli Enti locali.
A questo punto è indispensabile che i genitori  di alunni con disabilità grave debbono chiedere la riunione del Gruppo di lavoro  della loro classe e far risultare a verbale la situazione di gravità, le effettive esigenze che richiedono la deroga ed il riferimento alla norma  attuale del Governo. Il Dirigente scolastico dovrà trasmettere le richieste all’ufficio scolastico regionale e, qualora ci siano resistenze, il Dirigente scolastico dovrà insistere forte del verbale del gruppo di lavoro e dell’attuale norma del Governo.

(28/5/2010) Formazione degli insegnanti

la Fish e la Fand sono state convocate ieri dalla Commissione Cultura della Camera dei Deputati circa il ddl 205 “Schema di decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”.
In allegato il documento congiunto presentanto durante l’audizione.

(21/5/2010) Lettera a tutte le scuole

la ns. sezione AIPD di Bari ha inteso quest’anno avviare un’ iniziativa che, fornendo ai dirigenti scolastici un’opportuna informativa sulle novità introdotte dalla  recente sentenza n. 80 della Corte Costituzionale, vuole supportare le scuole nella osservanza degli adempimenti che ne derivano entro la fine del corrente anno scolastico.
La nota allegata è stata pertanto inviata via mail a tutte le scuole di ogni ordine e grado delle province di Bari e BAT nonché all’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari (quello della BAT non si è ancora costituito).

(28/04/2010) Sostegno e numero di alunni per classe: cosa porterà il nuovo anno scolastico?

Ultime dalla scuola. Un intervento dell’avvocato Nocera in merito ad una nuova circolare.


(25/02/2010) Ultime sulla scuola

A questo link potete trovare un recente intervento dell’avocato Nocera in merito ad una recente sentenza del consiglio di stato sull’ennesimo caso di tagli al sostegno.


(20/12/09) Insegnanti di sostegno: stop ai tagli.

BARI. Stop ai tagli della Gelmini. Il Tar di Bari ha bocciato il taglio alle ore di sostegno imposto dal ministero dell´Istruzione, accogliendo il ricorso proposto dai genitori di 3 alunni disabili che avevano visto ridurre da 25 a 19 le ore settimanali di sostegno scolastico a favore dei propri figli. Una decisione, la prima del genere in Puglia, potenzialmente in grado di avere un effetto domino a vantaggio di migliaia di studenti disabili privati, per ragioni di bilancio, del necessario supporto didattico.
I giudici amministrativi, nell´accogliere le richieste presentate dai genitori degli alunni diversamente abili, assistiti dagli avvocati Roberto D´Addabbo e Gaetano Filograno, hanno riconosciuto che “il sostegno all´alunno disabile costituisce diritto soggettivo fondamentale, tutelato, oltre che dalla normativa vigente, dalla Carta costituzionale e dai principi comunitari ed internazionali ed ha accertato il diritto dei ricorrenti al sostegno in misura piena in deroga alla media nazionale”.
La Finanziaria del 2008 targata Giulio Tremonti, infatti è la legge che ha causato tanti disagi e sofferenze agli alunni diversamente abili. Per ridurre i costi della scuola pubblica il ministro dell´Economia ha imposto la presenza di un solo insegnate di sostegno. Media che, in basse alla stessa Finanziaria, può essere derogata in casi di concrete esigenze degli alunni. Proprio quelle che il Tar ha riconosciuto ai tre ricorrenti appoggiati nell´azione legale dal consiglio regionale dell´Unione italiana ciechi. Così per un alunno di una scuola elementare di Triggiano e per due studenti di una scuola media di Trani l´incubo cominciato a settembre è finito. «In Puglia si costituisce un precedente importante di cui potranno giovare anche altri genitori di alunni disabili che ricorreranno contro i tagli alle ore di sostegno», ha spiegato Sabino Annoscia.di Paolo Russo

Fonte: La Repubblica


(28/7/09) Scheda n. 286. Organici di fatto per l’a.s. 2009-2010 (C.M. 63/09)

 E’ stata pubblicata una nuova scheda dall’osservatorio scolastico dell’AIPD nazionale. cliccare qui


(12/7/09) Risarcimento per «danno esistenziale» dopo il taglio delle ore di sostegno

BARI – Accade in Puglia, dove il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha emesso nei giorni scorsi una Sentenza che è senz’altro tra le prime in Italia – se non la prima – a condannare l’Amministrazione Scolastica a un risarcimento per “danno esistenziale”, dopo che erano state dimezzate le ore di sostegno a una bimba con disabilità, nonostante quanto stabilito dalla certificazione dell’ASL. Soddisfazione per il provvedimento espressa dal presidente della FISH Puglia (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Per approfondimenti cliccare qui