Lo statuto

Statuto della

“AIPD – ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN – Sezione di Bari – APS”

in forma abbreviata “AIPD – Sez. di Bari – APS”

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART. 1 – L’Associazione, costituita ai sensi dell’art.14 e seguenti del Codice Civile il 10 marzo 1984 con atto del Notaio Alfredo Polito, rep. n.121106, ed iscritta al n.340/BA del Registro Regionale A.P.S., ha la denominazione:

“AIPD – ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN –

Sezione di Bari – APS”,

in forma abbreviata “AIPD – Sez. di Bari – APS”, in conformità al dettato dell’art.35, comma 5, del D.Lgs. n.117/2017.

L’Associazione è iscritta dal 27 novembre 2013 nell’Anagrafe delle ONLUS e pertanto utilizza nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”. L’Associazione continuerà ad utilizzare tale locuzione o acronimo ONLUS sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali ai sensi dell’art.104, comma 2 del Codice del Terzo Settore e comunque non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS). L’Associazione, ove previsto, potrà ricomprendere nella denominazione anche l’acronimo “ETS” con l’iscrizione nel RUNTS allorquando istituito.

L’Associazione è stata iscritta in data 29 settembre 2015 al n.378 del Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Puglia.

L’Associazione è sezione autonoma dell’AIPD – Associazione Italiana Persone Down, con sede in Roma, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n.118 del 18 marzo 1983 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n.318 dell’otto giugno 1983 e che verrà di seguito denominata per brevità “AIPD Nazionale”.

L’Associazione ha sede in Bari.

Il trasferimento di sede nell’ambito dello stesso Comune è deciso dai soci in assemblea ordinaria.

L’Associazione è retta dal presente statuto.

L’Associazione ha durata illimitata, il suo scioglimento può essere deliberato solo dall’Assemblea Straordinaria dei Soci  o dal Consiglio di Amministrazione dell’AIPD Nazionale con propria delibera, nei soli casi in cui:

1)  la Sezione non operi più in armonia con le finalità statutarie ed operative dell’AIPD Nazionale;

2)  per gravi irregolarità statutarie e amministrative comprese le norme del Regolamento delle Sezioni.

ART. 2 – L’Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

FINALITA’  E  ATTIVITA’

ART. 3 – L’Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art.5, comma 1 lettera a), del Codice del Terzo Settore:

–  operare a favore delle persone Down e delle loro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione a socio, in armonia con le finalità statutarie ed operative dell’AIPD Nazionale;

–  contribuire allo studio della Sindrome di Down (trisomia 21), ad un’aggiornata informazione sulla stessa, all’inserimento ed integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli della persona Down, accompagnando le stesse nel loro percorso di vita dall’infanzia all’età adulta.

ART. 4 – A tale scopo l’Associazione si propone di:

  1. a)  intervenire per dare ai familiari – fin dalla prima fase più critica del processo di accettazione del trisomico – sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;
  2. b)  facilitare l’indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi con Sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado;
  3. c)  promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l’inserimento di tutte le persone con Sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l’organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell’autonomia personale ed esterna e di corsi di formazione professionale con la partecipazione del mondo imprenditoriale e produttivo;
  4. d)  promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati per rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell’età adulta come previsto dalle norme vigenti, assumendosene, se necessario, la gestione diretta;
  5. e)  raccogliere, per un’ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura della Sindrome di Down, nonché sulle circostanze che sembrano favorirne l’insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza; promuovere ricerche, anche attraverso l’istituzione di borse di studio, per il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per la prevenzione che per la messa a punto del programma più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità fisiche, mentali ed espressive delle persone Down; favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze anche attraverso proprie pubblicazioni;
  6. f)  creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi della Sindrome Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale; favorire con ogni mezzo la formazione e l’aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, anche organizzando direttamente convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli operatori sociosanitari;
  7. g)  diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con Sindrome Down;
  8. h)  offrire agli organi legislativi e di governo della Regione e degli altri Enti locali, una responsabile collaborazione nell’applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;
  9. i)  tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi delle persone con disabilità e dell’infanzia in generale, per coordinare con loro le attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica e scambiare con loro le informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole associazioni;
  10. l)  tutelare la dignità della persona trisomica e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
  11. m)  patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto.

ART. 5 – Per lo svolgimento delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 6 – Ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. n.117/2017 l’associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

L’Associazione esercita, a norma dell’art.7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI : categorie

ART. 7 – Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

L’Associazione è composta dai Soci:

  1. a)  ORDINARI: genitori, anche adottivi, fratelli, sorelle e tutori di persone con Sindrome di Down (anche nel caso di decesso della persona con sindrome di Down) nonché le persone con sindrome di Down maggiorenni che si impegnino nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per l’attuazione ed il perseguimento dello scopo dell’Associazione. Può essere socio ordinario soltanto chi sia anche socio ordinario dell’AIPD Nazionale.
  2. b)  COLLABORATORI: le persone, che non rientrando nella categoria precedente, pur non direttamente coinvolte nel problema, condividono gli scopi e le attività dell’Associazione, e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell’AIPD.
  3. c)  BENEMERITI: le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell’Associazione, acquisendo particolari meriti.

E’ garantita l’effettività del rapporto associativo tramite una disciplina uniforme dello stesso e delle modalità associative. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio di Amministrazione.

SOCI: ammissione.

ART. 8 – La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione, che deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.

Con la presentazione della domanda di ammissione il socio esplicitamente accetta sia lo statuto della Sezione che quello dell’AIPD Nazionale. La presentazione della domanda di iscrizione all’AIPD Nazionale e il relativo versamento della quota al nazionale possono essere effettuati anche tramite la Sezione che ne curerà l’invio.

Il Consiglio di Amministrazione constatata la dovuta presentazione contemporanea di iscrizione all’AIPD Nazionale, nonché l’avvenuto versamento delle rispettive quote annuali, con delibera, accetta la domanda a Socio.

L’adesione del socio è annotata nel libro dei soci.

ART. 9 – Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro sessanta giorni. In questo caso l’aspirante socio, entro sessanta giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della prima riunione.

SOCI: diritti e doveri

ART. 10 – I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro trenta giorni.

Il Socio è tenuto al versamento della quota minima della Sezione e dell’AIPD nazionale entro il 30 aprile dell’anno in corso. La qualità di socio non si perde nel caso che il versamento avvenga in ritardo purché entro l’anno solare; dopo tale data il socio viene d’ufficio considerato recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda.

PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

ART. 11 – La qualità di socio si perde :

  1. a)  per morte;
  2. b)  per morosità nel pagamento della quota associativa;
  3. c)  dietro presentazione di dimissioni scritte; tale recesso avrà decorrenza immediata; resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
  4. d)  per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro i quali si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dall’Assemblea.

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d), il socio escluso ha sessanta giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea  che dovrà deliberare entro e non oltre sessanta giorni dal ricorso medesimo.

Il Socio, quando abbia cessato di appartenere all’Associazione, non può più ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. La qualità di Socio non è trasmissibile.

VOLONTARI

ART. 12 – Sono volontari gli associati che aderiscono all’Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell’art.17, comma 4, del D.Lgs. n.117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l’importo di Dieci euro giornalieri e Centocinquanta euro mensili, previa delibera del Consiglio di Amministrazione che stabilisca le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art.18, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

LAVORATORI

ART. 13 – L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art.3 del presente Statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

ART. 14 – Sono organi dell’Associazione:

1)  l’Assemblea dei Soci;

2)  il Presidente;

3)  il Consiglio di Amministrazione;

4)  il Collegio di Revisori.

Tutte le cariche sono elettive.

ASSEMBLEA – COSTITUZIONE

ART. 15 – L’Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto a parteciparvi, cioè: tutti i soci iscritti nel libro dei Soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente prima dell’inizio dell’Assemblea, che abbiano versato la quota associativa relativa all’anno precedente, se la convocazione avviene entro il 30 aprile, o all’anno in corso, se la data di convocazione è successiva al 30 aprile.

Hanno diritto al voto i Soci in regola con la quota associativa per l’anno in corso.

Il Socio che è nell’impossibilità di partecipare personalmente all’Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio, con delega scritta su apposito modulo intestato al socio, inviatogli con l’avviso di convocazione; il numero delle deleghe ammissibili per ogni socio non è superiore a tre. Il socio delegato deve consegnare alla Presidenza, prima dell’inizio dell’Assemblea,  le deleghe in suo possesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, non possono ricevere deleghe, né dare la propria.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita:

in prima convocazione quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto;

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita in ogni caso quando siano presenti personalmente o per delega almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto.

ASSEMBLEA – COMPETENZE

ART. 16 – L’Assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo statuto, sono vincolanti per tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All’Assemblea ordinaria competono:

  1. a)  la determinazione della quota associativa annuale minima per i Soci;
  2. b)  la determinazione del numero e la nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
  3. c)  l’elezione del Collegio dei Revisori ed il suo Presidente;
  4. d)  l’accettazione di donazioni, eredità, lasciti;
  5. e)  l’acquisto, la trasformazione e l’alienazione di beni immobili;
  6. f)  l’approvazione del programma delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo;
  7. g)  la delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
  8. h)  l’esclusione del Socio per gravi motivi ai sensi dell’art.11 di questo Statuto.

All’Assemblea straordinaria competono:

  1. a)  le modificazioni dello statuto;
  2. b)  lo scioglimento dell’Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui.

ASSEMBLEA – CONVOCAZIONE

ART. 17 – L’Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo, che può anche essere diverso da quello della sede dell’Associazione purché in Italia, da inviarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’Assemblea stessa.

La comunicazione della convocazione dell’Assemblea Ordinaria e dell’Assemblea Straordinaria può avvenire anche a mezzo elettronico (e-mail) da inviare ai soci almeno dieci giorni prima dell’assemblea e con pubblicazione dell’invito sul sito dell’Associazione.

L’avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno successivo con le stesse modalità.

Quando vi siano modifiche statutarie all’ordine del giorno, l’avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

L’Assemblea è convocata entro il trenta aprile di ciascun anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e per l’approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo.

L’Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta, previa motivazione, dal Collegio dei Revisori o da almeno un decimo dei soci aventi diritto a partecipare, entro un mese dalla ricezione della richiesta.

ASSEMBLEA – UFFICIO DI PRESIDENZA

ART. 18 –L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi è designato dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell’Assemblea nomina il segretario, per l’assemblea straordinaria nella persona di un Notaio.

Il Presidente dell’Assemblea nomina pure due scrutatori quando l’assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla elezione degli Organi Statutari o su altro argomento di sua competenza.

ASSEMBLEA – DELIBERAZIONI

ART. 19 – Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto.

L’Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o a schede segrete.

Nelle assemblee le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto all’inizio dell’assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le determinazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria devono essere riportate nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea o dal Notaio; tutti i verbali devono essere scritti nell’apposito libro.

Il PRESIDENTE

ART. 20 – Il presidente ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado.

Il Presidente garantisce l’applicazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso gli eventuali ostacoli incontrati, che ne abbiano impedito l’attuazione o l’abbiano modificate, e in quest’ultimo caso richiedendone la ratifica.

Il Presidente, o per delega un membro del Consiglio di Amministrazione, si impegna a partecipare attivamente ai lavori del Comitato Consultivo Nazionale, organo di collegamento tra sezioni e il Consiglio di Amministrazione Nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento delle sezioni, del programma delle attività e dell’analisi delle risorse.

Il Presidente si impegna a rispettare nella propria sezione l’applicazione del Regolamento delle Sezioni.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente che convoca un’Assemblea da tenersi entro sessanta giorni per le nuove elezioni.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE

ART. 21 – Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da non meno di quattro a non più di otto altre persone.

I componenti del Consiglio durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell’Associazione nell’espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Codice del Terzo Settore.

I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive sono equiparati a dimissionari.

Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi, dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.

L’intero Consiglio cessa d’ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l’Assemblea dei Soci, convocata d’urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da loro o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dal Collegio dei Revisori, abbia ricostituito il Consiglio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CONVOCAZIONE

ART. 22 – Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza da chi fa le veci, mediante avviso recante l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione, che può essere diverso dalla sede dell’Associazione purchè in Italia, da spedirsi a ciascun componente del Consiglio ed ai componenti del Collegio dei Revisori almeno dieci giorni prima dell’adunanza o, nel caso di urgenza, mediante telegramma da spedire almeno quarantotto ore prima dell’adunanza.

Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente con l’accordo di tutti i Consiglieri ed i Revisori in carica.

Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l’ordine del giorno, almeno tre Consiglieri o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio è convocato dal Collegio dei Revisori.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE –

ADUNANZA E DELIBERAZIONI

ART. 23 – Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell’apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E

PRESIDENZA – COMPETENZE

ART. 24 – Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l’attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, eccettuati quelli che la legge ed il presente statuto riservano inderogabilmente all’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni.

Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l’ordinamento e le norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato consultivo formato da persone con sindrome di Down maggiorenni perché possa dare il proprio contributo di idee e bisogni alla programmazione e anche al fine di favorire un processo di crescita e responsabilizzazione sempre più largo tra le persone con sindrome di Down sulle attività e la gestione dell’Associazione.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l’esercizio delle attività e l’attuazione di iniziative nell’ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l’esecuzione.

Il Consiglio delibera, inoltre, sulle domande di ammissione dei Soci e determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai propri Soci per le attività prestate.

COLLEGIO DEI REVISORI – COMPOSIZIONE

ART. 25 – Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone anche non Soci, elette dall’Assemblea dei Soci che ne designa il Presidente, e che, ricorrendo le condizioni di legge, saranno scelti tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Contabili e negli Albi professionali dei Dottori commercialisti e dei Ragionieri, che non siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori durano in carica un triennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e, comunque, fino all’approvazione dell’ultimo Bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari; prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

Quando un Revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima Assemblea provvede a reintegrare il Collegio, ferme la scadenza dell’organo al termine stabilito nel precedente comma.

COLLEGIO DEI REVISORI – COMPETENZE

ART. 26 – Al Collegio dei Revisori compete:

  1. a)  il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale, dell’ordinato andamento amministrativo, della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza dei Bilanci alle risultanze contabili, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e del regolamento amministrativo-contabile;
  2. b)  la presentazione all’Assemblea dei Soci di una propria relazione con gli eventuali rilievi sull’andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
  3. c)  provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e, se il caso, a convocare i medesimi; a compiere quant’altro previsto dallo Statuto di competenza del Collegio medesimo e dall’art.2403 e seguenti del Codice Civile;
  4. d) monitorare l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida dell’art.14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Collegio dei Revisori.

I componenti del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

ART. 27 – Le risorse economiche e il patrimonio dell’Associazione sono costituiti da:

  1. a)  quote associative e contributi degli aderenti;
  2. b)  contributi dei privati, dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  3. c)  contributi di organismi internazionali;
  4. d)  donazioni e lasciti testamentari;
  5. e)  rimborsi derivanti da convenzioni;
  6. f)  entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  7. g)  entrate derivanti da raccolta fondi;
  8. h)  beni immobili;
  9. i)  beni mobili in possesso dell’Associazione come da inventario;
  10. l)  ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art.6 del D.Lgs. n.117/2017 e s.m.i, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle d’interesse generale di cui  all’art.3 del presente Statuto, che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il patrimonio dell’Associazione si considera disponibile per le spese di funzionamento e mantenimento e di investimento per il perseguimento dello scopo della Associazione, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 28 – L’anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Per ogni anno finanziario, il Consiglio presenta all’Assemblea dei Soci entro il trenta aprile, il Bilancio consuntivo dell’anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate e il programma annuale delle attività ed il bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell’anno finanziario successivo.

Ciascun Bilancio viene corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione, che illustra il contenuto del bilancio stesso, l’andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realizzate.

I documenti sopra citati saranno depositati presso la sede, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l’Assemblea convocata al fine dell’approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per l’andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei Bilanci, l’espletamento dei Servizi di cassa, quest’ultimo affidato al Tesoriere, se nominato dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti, o ad una banca, designata dal Consiglio medesimo.

Eventuali avanzi di gestione non saranno in alcun caso distribuiti, ma sempre destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o a quelle direttamente connesse.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

LIBRI SOCIALI

ART. 29 – L’Associazione tiene i seguenti libri:

  1. a)  libro degli associati;
  2. b)  registro dei volontari;
  3. c)  libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  4. d)  libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  5. e)  libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori.

PUBBLICITA’ E TRASPARENZA

ART. 30 – Il Consiglio di Amministrazione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed i libri sociali.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’Associazione.

ART. 31 – Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a euro centomila annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (art.14, comma 2, D.Lgs. n.117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 32 – In ogni caso di scioglimento dell’Associazione il suo patrimonio non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio di Amministrazione approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 – Per tutto quanto non contemplato e regolato da questo Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. n.117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Firmato:   Corrado Caruso;   Silvio Memeo Notaio.